Qualora si verifichi una caduta lungo le scale del condominio la responsabilità è da addebitarsi al condominio, in quanto custode delle parti comuni. Il condominio deve infatti assicurarsi che le parti comuni non costituiscano un pericolo per i condomini, oltre che per gli estranei.
La responsabilità del custode trova la propria disciplina nell’art 2051 c.c. che recita «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Si tratta nello specifico di responsabilità di natura oggettiva che si fonda sul mero rapporto di custodia, ovvero sulla relazione tra la cosa e colui che esercita l’effettivo potere su di essa. Non occorre dunque alcun accertamento del carattere colposo dell’attività del custode, essendo sufficiente appurare un rapporto di causa-effetto tra il bene in custodia e l’evento dannoso.
È chiaro, però, che l’evento deve essere imprevedibile. Una normale caduta dalle scale o un inciampo nel pianerottolo del condominio non possono costituire evento di risarcimento se la persona non ha prestato le dovute attenzioni nei propri spostamenti.
In effetti, «In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., il Giudice del merito deve sempre valutare la condotta del danneggiante, ma anche quella del danneggiato; invero, in applicazione del principio contenuto nell’art. 1227, co. 1, cod. civ. e di quello più generale di ragionevole cautela espresso dall’art. 2 Cost., il Giudicante dovrà attentamente valutare il grado di incidenza causale che la condotta del danneggiato ha avuto nella verificazione dell’evento dannoso, il grado di prevedibilità ed evitabilità del danno secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, decidendo quindi, alla luce di questi criteri, per la sussistenza del caso fortuito, del concorso colposo del danneggiato nella causazione dell’evento dannoso oppure per l’irrilevanza causale tra fatto ed evento» (Corte di Cassazione, Sezione 6-3 Civile, Ordinanza, 18 febbraio 2020 n. 4129, PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, Quotidiano del Diritto, 2020).
Non sempre quindi il condominio è direttamente e immediatamente responsabile per le cadute ed i danni cagionati dalle cose in custodia. Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte all’ipotesi di utilizzazione impropria della cosa comune. L’imprudenza del danneggiato può infatti configurare un’ipotesi di caso fortuito, interrompendo in tal modo il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, liberando il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sarà, però, onere del condominio dimostrare il caso fortuito, ovvero l’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente evitabile, nemmeno utilizzando la normale diligenza.
Autore: Avv. Maria Eugenia Bosio









