Il condomino assente e l’avviso di giacenza

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Le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Così sancisce l’art. 1137 del codice civile.

Le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Così sancisce l’art. 1137 del codice civile.

Lo stesso articolo, al comma 2, prevede poi che ogni condomino assente, dissenziente o astenuto possa rivolgersi all’autorità giudiziaria competente per chiedere l’annullamento della deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni.

Per il condomino astenuto o dissenziente, in particolare, tale termine decorre dalla data della deliberazione. Per il condomino assente, invece, i trenta giorni decorrono dalla data di comunicazione di detta delibera.

Trattandosi di perentorietà del termine, in caso di mancata impugnazione la delibera diverrà definitiva e quindi non più annullabile tramite impugnazione.

Quanto alla decorrenza del termine, nulla quaestio se il condomino assente riceve la raccomandata e decide di proporre impugnazione.

Il problema si pone, piuttosto, nel caso in cui la raccomandata non sia recapitata al condomino per “assenza del destinatario”. In tal caso, l’agente postale rilascia un avviso di giacenza, con il quale si invita il destinatario a ritirare il plico depositato presso l’ufficio postale entro un termine massimo di trenta giorni, decorso il quale si determina la compiuta giacenza della raccomandata, ed il plico viene restituito al mittente.

Come si calcola in tal caso il termine perentorio per l’impugnazione? Da quando decorrono i 30 giorni? Dal momento in cui il destinatario ritira il plico presso l’ufficio postale? Da quando riceve l’avviso di giacenza? Dalla scadenza del termine per il ritiro? E se il destinatario non ritirasse mai la raccomandata? La deliberazione resterebbe annullabile sine die?

Sul punto è intervenuta la giurisprudenza, chiarendo che «ai fini del decorso del termine di impugnazione, ex art. 1137 c.c., la comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del verbale assembleare al condomino assente all’adunanza si ha per eseguita, in caso di mancato reperimento del destinatario da parte dell’agente postale, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza ovvero, se anteriore, da quella di ritiro del piego, in applicazione analogica dell’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, onde garantire il bilanciamento tra l’interesse del notificante e quello del destinatario in assenza di una disposizione espressa, non potendo la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. operare relativamente ad un avviso – quale quello di giacenza – di tentativo di consegna, che non pone il destinatario nella condizione di conoscere il contenuto dell’atto indirizzatogli» (Corte di Cassazione, sentenza n. 25791 del 14 dicembre 2016).

Dunque, la comunicazione della delibera assembleare si considera eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza al condomino assente, ovvero dal momento del ritiro della raccomandata – se anteriore – ed è da questo momento che decorrono i termini per impugnare.

Si applica quindi per analogia la disciplina prevista per le notifiche di atti giudiziari, con il richiamo dell’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982.

Autore: Avv. Maria Eugenia Bosio

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