In questo articolo:
Revoca del decreto ingiuntivo – spese del procedimento d’ingiunzione.

Qual è la sorte delle spese della fase monitoria in caso di revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione? La sola revoca del decreto ingiuntivo costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese del monitorio?

La Corte di Cassazione, 2a sezione civile, recentemente con sentenza n. 24482/22 in data 9/8/2022 ha stabilito che la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, occorrendo, invece, aver riguardo all’esito complessivo della lite. Pertanto la valutazione della soccombenza dovrà raffrontarsi con il risultato finale anche in relazione a tali spese. 

Per la Suprema Corte rileva il principio già ampiamente affermato (Cass. Civ. SU 927/2022) dalla Corte stessa secondo cui il procedimento monitorio che inizia col deposito del ricorso e finisce con la notifica del decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si è aperto con l’opposizione a decreto ingiuntivo, ma dà origine semplicemente a una fase di un unico giudizio, in relazione al quale funziona da atto introduttivo. Pertanto, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento, tenendo in considerazione l’esito finale della lite. Il giudice nel liquidarle, potrebbe escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto ingiuntivo, nel caso in cui dovessero mancare le condizioni di ammissibilità della domanda. Qualora, invece, ritenesse di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente, rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite, il giudice non violerebbe affatto il disposto degli artt. 91 e 92 cpc. A maggior ragione, il giudice potrebbe lasciare le spese del monitorio a carco dell’ingiunta, nel momento in cui la revoca del decreto fosse dipesa dal pagamento totale o parziale della somma indicata nel decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione.

Dato che  la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata ad un giudizio di piena cognizione in relazione all’esistenza e alla validità del credito posto a fondamento della domanda  di ingiunzione, deve escludersi di conseguenza un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’incidenza delle spese della sola fase monitoria, proprio perché nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l’onere delle spese è regolato in base all’esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

In conclusione non è quindi decisiva la sola revoca del decreto ingiuntivo opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece aver riguardo all’esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione della soccombenza anche in relazione a tali spese confrontarsi con il risultato finale.

Autore: Avv. Gian Marco Bosio

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenti sul post