Irregolarità dell’atto di precetto …

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Irregolarità dell’atto di precetto privo dell’avvertimento della possibilità di rimediare al sovraindebitamento

L’atto di precetto è nullo in mancanza dell’indicazione di una serie di elementi previsti dalla legge all’art. 480, comma 2, primo periodo, c.p.c. Tra questi non rientra l’avvertimento rivolto al debitore, relativo alla possibilità di rivolgersi all’OCC per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, indicato nel secondo periodo del medesimo articolo.

La finalità di detto avviso va individuata nella promozione dell’accesso a dette procedure. L’intimato viene invitato a valutare l’opportunità di ricorrere agli strumenti offerti dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, articoli 6 e ss., ed in particolare all’accordo di composizione della crisi o al piano del consumatore, ma non è previsto alcun termine di decadenza per accedervi.

Non vi è alcuna preclusione di accesso agli strumenti offerti dalla normativa del sovraindebitamento a seguito dell’assoggettamento ad esecuzione forzata. Ben potrebbe il debitore decidere di promuovere una procedura di composizione della crisi nel corso dell’esecuzione forzata, o addirittura anche dopo che il bene pignorato sia stato aggiudicato.

In mancanza di questo avvertimento, dunque, il precetto sarà affetto da mera irregolarità, sprovvista di sanzione.

Così ha chiarito la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, nella quale si legge che «l’omissione dell’avvertimento di cui all’articolo 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito in legge n. 132 del 2015, che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure» (Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza 26 luglio 2022, n. 23343).

Autore: Avv. Maria Eugenia Bosio

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