Sul tema della nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust, con riferimento alle clausole n.2, 6 e 8 degli schemi contrattuali predisposti dall’ABI, e adottati dalla quasi totalità degli Istituti di Credito, è intervenuta finalmente la Cassazione, a Sezioni Unite, onde porre fine agli interminabili dibattiti dottrinali sul tema, nonché alle contrastanti prese di posizione in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.
La pronuncia (SS.UU. Civili n.41994/2021, dep.30/12/21) ha chiarito che la tutela offerta al fideiussore che ha sottoscritto un contratto contenente al suo interno le clausole censurate dal noto provvedimento della Banca D’Italia n.55 del 2/5/2005, non è limitata al risarcimento dell’eventuale danno sofferto.
La nullità delle clausole pattuite e concordate nell’intesa anticoncorrenziale (a monte) si riverbera, secondo detta sentenza, anche sui contratti che siano stati conclusi (a valle) adottando i frutti di detta intesa, che parimenti devono ritenersi invalidi.
Tuttavia, il principio del conservazione degli effetti del contratto esclude che la nullità debba per forza travolgere l’intero contratto di fideiussione, dovendo darsi spazio all’applicazione dell’art.1419 c.c.. Dunque, non nullità integrale del contratto stipulato dal fideiussore, ma solo nullità parziale, salvo che non risulti che le parti non lo avrebbero concluso senza la parte affetta da nullità.
Queste in estrema sintesi le conclusioni delle SS.UU., che hanno dettato il seguente principio di diritto:
«I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge succitata e dell’articolo 1419 c.c., il relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l‘intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Autore: Avv. Alessandro Bosio









