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Nullità del Precetto - Il Precetto è nullo se manca la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e l’apposizione della formula esecutiva

L’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall’apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità – deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi – del precetto stesso, non potendo l’indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva

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La vicenda tra e origine da un caso in cui tizio si era opposto al precetto su decreto ingiuntivo notificato da Caio, deducendo la violazione dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto l’atto di precetto non faceva menzione del provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del decreto stesso e l’apposizione della formula esecutiva. Il Tribunale, davanti al quale resisteva l’opposto, rigettava l’opposizione, adducendo, in sintesi, che la “l’autorità giudiziaria” che aveva apposto la formula esecutiva coincideva con quella che aveva emesso il decreto, laddove la pretesa nullità dell’intimazione in parola doveva vagliarsi alla luce della lesione del diritto di difesa, nel caso assente.

Il Tribunale condannava l’opponente Tizio a titolo di responsabilità processuale aggravata.

Avverso questa decisione (sentenza n. 447/2020 T. Locri) Tizio ricorreva per cassazione.   

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La Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, con ordinanza n. 2093 del 25/1/2022, ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata e accogliendo l’opposizione, ha dichiarato nullo il precetto

In particolare, con la predetta ordinanza la Corte ha affermato che:

“a) il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, nonché della data di notifica dell’ingiunzione: quando, però, manchi un elemento come, nella fattispecie, l’indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo, previsto con lo scopo di consentire all’intimato l’individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, e questa individuazione sia stata comunque altrimenti possibile, e quello scopo dunque raggiunto, l’invalidità non può pertanto essere dichiarata (Cass., 28/01/2020, n. 1928);

b) al contempo, resta fermo che l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall’apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità – deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi – del precetto stesso, non potendo l’indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell’apposizione della formula esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà (Cass., 30/09/2019, n. 24226); ora, seppure l’omissione concernente la data di notificazione del monito può ritenersi sopperita dall’individuazione “aliunde” del titolo medesimo, la mancanza di specificazione non tanto dell’autorità che ha disposto l’esecutorietà quanto dell’apposizione della formula esecutiva non può essere surrogata da quella stessa individuazione, e il difetto di specificazione non può dirsi sanato per raggiungimento dello scopo; infatti (cfr. Cass., n. 24226 del 2019, cit.):

c) si tratta di menzioni, quella afferente all’esecutorietà del titolo e quella della spedizione in forma esecutiva, distintamente previste dal legislatore;

d) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione – nel caso qui in scrutinio pacifica e riaffermata dalla sentenza gravata; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo; nella ipotesi, inoltre, il Tribunale ha confuso la dichiarazione di esecutorietà del decreto con l’apposizione della formula, posto che, seppure nella medesima data -come emerge da quanto riportato nel ricorso e nel controricorso ai fini dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.- si trattava e si tratta, come in rito, di atti differenti, e il secondo mancante; l’errore di giudizio emerge proprio dalla locuzione, fatta propria dal Tribunale, di «Autorità giudiziaria che ha apposto la formula esecutiva», laddove la formula è apposta dal Cancelliere che tale non è;

Autore: Avv. Gian Marco Bosio

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