(Tribunale di Modena, 3/2/2022, dott. C. Bianconi)
L’art. 14-quinquies, c.2 lett. b) della legge 3/12 prevede che il Giudice, con il decreto di apertura della procedura di liquidazione, disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
L’inibitoria prevista dal suddetto articolo deve essere intesta con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di chiusura della procedura ex art 14-novies.
Il riferimento della norma alla definitività del provvedimento di omologazione è chiaramente frutto di un errore commesso nella redazione della norma, dal momento che un tale provvedimento (di omologazione) non è previsto nell’ambito della procedura di liquidazione. Dunque, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire il suo scopo precipuo, consistente, appunto, nel difendere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione, deve inevitabilmente ritenersi che l’efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione di cui all’art. 14-quinquies comma 2, lettera b) L. 3/2012 debba durare sino alla chiusura della procedura di liquidazione.