Tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge n. 3/2012 e succ. modif. e integraz. vi è la liquidazione dei beni (art. 14 ter).
Sull’argomento è interessante richiamare un decreto del Tribunale di Trani del 27/9/2021 (Giudice Delegato Dott. A. Binetti) in cui è ritenuto che il ricorso promosso ex art. 14 ter debba prevedere la liquidazione di tutti i beni del debitore, con l’unica eccezione di quelli indicati nel 6° comma dello stesso articolo.
Il Giudice Delegato, in detto provvedimento, ritiene, quindi, che non sia ammissibile una liquidazione solo parziale e non possa essere escluso dalla liquidazione, pertanto, un bene immobile di cui il debitore sia proprietario pro quota, non ritenendo meritevoli di considerazione le ragioni di opportunità contenute nella relazione particolareggiata dell’OCC, relative alla esiguità del valore della quota di pertinenza e le -presumibili- lungaggini nella procedura di liquidazione.
Autore: Avv. Simonetta Carra