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Esclusa sospensione feriale del termine di versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario

La Legge 7/10/1969 n.742, come noto, stabilisce che il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dall’1 al 31 agosto di ogni anno, riprendendo a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Si è posto il problema se a tale sospensione sia soggetto anche il termine che viene concesso all’aggiudicatario di un bene posto in vendita (forzata) nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, ai fini del versamento del residuo prezzo. Il termine è fissato già nel provvedimento con cui il Giudice dell’Esecuzione delega le operazioni di vendita al professionista designato, ed è ribadito nell’atto di fissazione della vendita predisposto dal professionista, e oggetto di pubblicazione. Dunque, è un termine che tutti i potenziali interessati ben conoscono, e che devono tenere ben presente nel momento in cui si prestano a formulare la propria offerta.

La questione posta ha evidenti implicazioni pratiche, posto che – come sappiamo – di regola tutte le attività vengono inesorabilmente “rallentate” nel periodo agostano, con una ridotta operatività – ovviamente – anche degli Istituti di Credito, che subiscono una riduzione del personale operativo, in gran parte in ferie. Cosicché, chi si aggiudica un bene all’asta in periodo pre-feriale può trovare oggettive difficoltà per ottenere tempestivamente dalla banca i fondi necessari a corrispondere il residuo prezzo dovuto. L’aggiudicatario potrebbe dunque avere tutto l’interesse alla sospensione del termine per il mese di agosto, per poter godere di un periodo di tempo più ampio.

Ma il termine in questione è processuale o sostanziale? La risposta è importante, giacché la norma citata si applica solo ai termini che disciplinano il funzionamento del processo, non a tutti i termini.

Sul punto si è soffermata una recentissima sentenza della Suprema Corte (n.18421 dell’8/6/2022), che l’ha risolta nel senso della natura sostanziale del termine, e dunque della sua non assoggettabilità alla sospensione nel periodo feriale.

Sostiene la Corte che “il termine in discorso ha valenza sostanziale perché incide direttamente ed immediatamente sulla situazione giuridica sostanziale dell’aggiudicatario e non sulle sue facoltà e potestà processuali …: il mancato versamento del prezzo entro il termine perentorio assegnato, infatti, comporta la perdita dell’ius ad rem … che l’aggiudicatario può vantare riguardo all’emissione del decreto di trasferimento ex art.586 c.p.c., rendendosi così necessaria l’adozione del decreto di decadenza di cui all’art.587 c.p.c.”. Del resto -continua la Corte- “l’aggiudicatario è un soggetto terzo, estraneo al processo esecutivo, di cui diviene parte solo allorché si manifesti un contrasto … in cui egli sia coinvolto e per il quale sia richiesto l’intervento regolatore del giudice dell’esecuzione”.

Il termine per il versamento del prezzo è dunque perentorio, e non soggetto alla sospensione nel periodo dall’1 al 31 agosto.

Autore: Avv. Alessandro Bosio

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