Impugnazione delibera assemblea condominiale

In questo articolo:
Impugnazione delibera assemblea condominiale - Genericità della domanda di mediazione

Perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dall’art.5 del D.Lg.vo 4/3/2010 n.28 è necessario che la domanda di mediazione non sia generica, ma espliciti in modo chiaro e completo le domande che la parte istante si propone di formulare e confermare nel successivo giudizio di merito. L’art.4 indica i requisiti dell’istanza di mediazione: l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.

Occorre dunque che siano chiaramente indicati gli elementi costitutivi della domanda, vale a dire -in particolare- petitum e causa petendi. Nella mediazione devono trovare ingresso i fatti che verranno poi allegati alla domanda introduttiva del giudizio, le ragioni che fondano le domande che l’istante in mediazione intende far valere avanti l’autorità giudiziaria, e le sue richieste concrete.

Una domanda di mediazione che non permetta alla controparte di individuare petitum e causa petendi non può pertanto nemmeno integrare la condizione di procedibilità, con la conseguenza che nel successivo giudizio sia il Giudice che il convenuto potranno eccepirne il difetto.

La genericità della domanda di mediazione, con la mancata chiara individuazione degli elementi costitutivi della domanda, può avere gravi implicazioni e conseguenze in tema di impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale. Il termine per la sua impugnazione è piuttosto breve (30 giorni), ed il suo decorso preclude il diritto di impugnarla. Ebbene, siccome l’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale deve essere necessariamente preceduta dal procedimento di mediazione (trattandosi di materia di condominio, in cui la mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità) il condomino che intende impugnare ha l’onere -entro tale termine- di proporre avanti un organismo abilitato l’istanza di mediazione. Ove nella mediazione non venga ben individuato il perimetro dell’impugnazione, e non vengano ben indicati gli elementi della delibera che si intendono contestare, le ragioni che supportano l’impugnazione, e le domande che si intendono avanzare, si corre il rischio che possa non ritenersi integrata la condizione di procedibilità. Con la conseguenza che la successiva domanda possa venir rigettata dal Giudice adito, e che la delibera possa diventare definitivamente efficace e non più impugnabile.

Si aggiunga che, a fronte di una domanda di mediazione generica e indeterminata, è giustificata altresì la mancata partecipazione alla mediazione da parte del condominio, per mezzo del suo amministratore, non potendo l’assemblea esprimersi su una domanda i cui contorni non siano chiari e comprensibili, ove non si comprendano l’oggetto delle contestazioni e le pretese del condomino istante. Non potrebbe dunque nemmeno applicarsi la sanzione prevista dal successivo art.8, comma 4 bis,  del citato decreto legislativo, laddove dispone che: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, ai sensi dell’art.116, secondo comma,  del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art.5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Autore: Avv. Alessandro Bosio

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