La cessione dei rapporti giuridici in blocco trova disciplina nell’art. 58 del D.lgs. n.385/1993 (il cd. Testo Unico Bancario), contenente istruzioni della Banca d’Italia intese ad agevolarne la realizzazione.
In particolare, il presupposto di efficacia della cessione dei crediti in blocco nei confronti dei debitori ceduti è costituito dalla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dall’iscrizione nel registro delle imprese. Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell’art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l’accettazione o la notifica della cessione alle singole controparti dal momento che, dalla data di pubblicazione la cessione si intende notificata ai debitori. Inoltre, a decorrere da tale data tutte le garanzie si trasferiscono al cessionario.
Le problematiche legate alla cessione dei crediti in blocco riguardano proprio i poteri del cessionario nel momento in cui si appresta a dare inizio ad azioni legali. La giurisprudenza è conforme nel ritenere che per il cessionario sia sufficiente menzionare nel proprio atto introduttivo l’atto di cessione del credito, allegando copia dell’estratto della Gazzetta Ufficiale che riporta l’avviso della cessione ex art. 58 T.U.B. Il cessionario è dunque dispensato dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: non essendo necessario, tale adempimento può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza 16 aprile 2021, n. 10200).
Ai fini della prova della cessione, non è nemmeno necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto della procedura esecutiva in cui la cessionaria si è costituita. Difatti, «…in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Ordinanza 29 dicembre 2017, n. 31188).
In senso contrario si è di recente pronunciato il Tribunale di Milano che, in sede di contestazione della legittimazione attiva del creditore opposto, ha ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo per non avere il creditore cessionario fornito la prova della titolarità del credito. In particolare, il creditore non aveva prodotto il contratto di cessione nel corso del giudizio (Tribunale di Milano, Sezione VI Civile, Sentenza 16 settembre 2021, n. 7350).
La prova della titolarità del diritto azionato può essere fornita anche con documentazione successiva alla cessione, con l’allegazione della comunicazione con cui la cedente conferma di aver trasferito al cessionario il credito oggetto di causa. In particolare, in una recente ordinanza del Tribunale di Mantova si legge che «…la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713) …ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario… (Cassazione civile, sez. III, 16/04/2021, n. 10200)» (Tribunale di Mantova, Sezione II Civile, Ordinanza 8 settembre 2021).
Il discorso cambia quando vi siano delle contestazioni sulla legittimazione e/o titolarità del diritto ad agire sollevate dalle parti o d’ufficio dal giudice. Difatti, «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza 5 novembre 2020, n. 24798).
E potrà farlo ricorrendo ad ogni mezzo, quindi anche mediante presunzioni, come si legge in una sentenza del Tribunale di Rimini: «..in assenza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione di credito (per cui il legislatore non prevede obblighi di forma ad substantiam o ad probationem), deve affermarsi l’astratta possibilità di ritenere provati l’esistenza ed il contenuto della cessione sulla base di elementi presuntivi, pur in assenza della produzione del contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta» (Tribunale di Rimini, Sezione Civile, Sentenza 4 giugno 2021, n. 544).
Autore: Avv. Maria Eugenia Bosio









