Il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria

In questo articolo:
Il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria e la necessità di specificare e documentare l’esigenza temporanea, pena l’assoggettabilità alla disciplina ordinaria del contratto di locazione.

Il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è disciplinato dall’art. 5 della legge n. 431/1998. Il locatore può concedere per un limitato periodo di tempo e per un’esigenza transitoria il godimento di un immobile destinato ad abitazione ad un altro soggetto (conduttore), dietro pagamento di un corrispettivo che può liberamente essere determinato dalle parti (cd. canone libero).

Dunque, la legge prevede la possibilità di stipulare un contratto di locazione di durata inferiore ai limiti previsti (ovvero agli ordinari 4+4) «per soddisfare particolari esigenze delle parti». A titolo di esempio, i casi che giustificano la transitorietà del contratto possono essere il trasferimento temporaneo per lavoro, l’assunzione con contratti di lavoro a termine, l’inizio di uno stage di lavoro, la necessità di prestare cura e assistenza a familiari, o la temporanea impossibilità di utilizzare la propria abitazione. Le esigenze turistiche sono escluse.

Il contratto deve essere stipulato sulla base del modello predisposto e messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (D.M. 30 dicembre 2002). Può avere durata minima di 1 mese e una durata massima di 18 mesi, con la particolarità che alla scadenza del contratto non sarà necessario dare la disdetta, perché la cessazione del contratto si verifica automaticamente al termine del periodo stabilito. Resta ferma la possibilità di rinnovare il contratto nel caso in cui il locatore e/o il conduttore confermino tramite lettera raccomandata il permanere dell’esigenza di transitorietà, da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito.

La legge, oltre al limite di durata, prevede che il contratto di locazione ad uso transitorio debba necessariamente contenere le generalità delle parti, la descrizione dell’immobile, l’indicazione dell’importo del canone, le modalità di versamento, la durata della locazione, l’espresso riferimento dell’esigenza transitoria ed un’apposita clausola riguardante l’attestazione di prestazione energetica.

In particolare, è importante sottolineare che l’esigenza transitoria non deve solo essere indicata, ma anche comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso. Ad esempio, in caso di locazione dettata da esigenze di lavoro, sarà opportuno e necessario allegare il contratto di lavoro che giustifica la transitorietà dell’assunzione, ovvero la dichiarazione del datore di lavoro relativa al trasferimento del dipendente in altra sede per un periodo temporaneo. Ed in caso di mancata specificazione dell’esigenza temporanea, il contratto è soggetto alla disciplina ordinaria e quindi la durata sarà di 4 anni + 4.

Autore: Avv. Maria Eugenia Bosio

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