Sospensione esecuzione – Rinvio della vendita

In questo articolo:
Sospensione Esecuzione (Art.624 Bis cpc) - Rinvio Della Vendita (Art. 161 Bis Disp.Att. cpc)

L’art. 624 bis cpc prevede un’ipotesi di SOSPENSIONE del processo esecutivo, fino ad un massimo di  ventiquattro mesi, disposta dal Giudice dell’Esecuzione su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. La norma prevede che venga necessariamente sentito il debitore. Dunque, l’istanza dei creditori dovrà essere accompagnata da una adesione espressa del debitore; in difetto, il Giudice dovrà necessariamente fissare apposita udienza, invitando il debitore a comparire per esprimersi sull’istanza depositata.

Lo strumento viene incontro all’esigenza delle parti, nel caso di trattative finalizzate al raggiungimento di un accordo, oppure in presenza di accordi che prevedano dilazione di pagamenti, consentendo di bloccare momentaneamente il corso del processo esecutivo. Ferma restando la possibilità, ove le trattative dovessero sfumare, o gli accordi dovessero essere disattesi, di riassumere in qualsiasi momento la procedura, e condurla al suo epilogo naturale, con vendita dei beni pignorati e distribuzione del ricavato ai creditori.

Il limite all’utilizzo di questo strumento è rappresentato dal termine (ritenuto perentorio) entro cui l’istanza di sospensione va proposta: vale a dire almeno venti giorni prima del giorno di scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto del bene posto in vendita.

Spesso accade che il debitore si attivi e si faccia vivo all’ultimo momento, nelle settimane immediatamente precedenti la vendita, contattando i creditori ed avanzando proposte che non possono essere esaminate in tempi brevi (gli Istituti di Credito devono pronunciarsi con processi decisionali piuttosto lunghi ed articolati), e possono prevedere tempistiche di pagamento diluite nel tempo. E, tuttavia, la perentorietà del termine previsto dall’art. 624 bis c.p.c. non consente di ricorrere alla sospensione della procedura.

In questi casi, non resta che ricorrere ad altro strumento, individuabile nel disposto di cui all’art. 161 bis disp.att. cpc, che così dispone: “Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice”.

Ci si riferisce dunque al RINVIO della vendita. Ciò consente di evitare la vendita, e di poter in un secondo momento, nel termine di venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte per la successiva vendita, depositare istanza ex art.624 bis c.p.c.

Occorre chiedersi però quali siano i limiti che circoscrivono l’utilizzo di tale alternativo strumento finalizzato ad evitare e posticipare la vendita. Non è chiaro, infatti, se l’istanza di rinvio possa essere formulata sempre e comunque, sino alla data della vendita.

Si riporta qui di seguito recentissima decisione del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Latina: (decr. 17/6/2021 su Plusplusdiritto – il Sole 24 ore) “… la norma contenuta nell’art. 161 bis disp. att. c.p.c. tutela l’interesse alla prosecuzione della procedura sia dei creditori, che degli offerenti i quali hanno presentato un’offerta di partecipazione alla vendita, e … la ratio della norma non permette di esaminare l’istanza prima che si sia avuta conoscenza della presentazione di offerte di partecipazione, per cui il consenso dei creditori e degli offerenti va acquisito soltanto dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte”.

Stando a questa interpretazione, molto restrittiva, l’istanza di rinvio non potrebbe essere esaminata dal GE prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte, ed il consenso dei creditori e degli offerenti andrebbe acquisito nell’intervallo di tempo tra la data di scadenza e la data dell’asta (di solito brevissimo, risolvendosi in pochi giorni). Se fosse questa l’interpretazione da dare alla norma, se ne vanificherebbe la concreta portata, posto che in quel brevissimo lasso di tempo l’istante dovrebbe adoperarsi per raccogliere il consenso degli altri creditori e degli offerenti (onere che difficilmente potrebbe porsi a carico del Giudice dell’Esecuzione). Ciò comporterebbe anche il rischio di esporre gli offerenti ad indebite e discutibili pressioni, nell’imminenza della vendita, che ne potrebbero turbare il corretto svolgimento, e pregiudicare la corretta concorrenza tra i soggetti interessati al bene.

Autore: Avv. Alessandro Bosio

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