Divorzio congiunto e separazione consensuale, ammissibile il trasferimento dei beni senza notaio

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Divorzio congiunto e separazione consensuale, ammissibile il trasferimento dei beni senza notaio - L’accordo inserito nel verbale d’udienza diventa titolo per la trascrizione dopo la sentenza di divorzio o l’omologa della separazione

Con una recente pronuncia (Cassazione civile, 29 luglio 2021, n. 21761), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute su una questione di particolare rilevanza concernente la validità dei trasferimenti immobiliari inseriti negli accordi di separazione e divorzio. Dopo aver passato in rassegna le diverse posizioni della  giurisprudenza e della dottrina sull’argomento, le Sezioni Unite hanno ribadito l’orientamento favorevole all’ammissibilità di tali trasferimenti, specificando che gli incombenti previsti dalla Legge n. 52 del 1985, art. 29 possono essere pacificamente eseguiti dall’ausiliario del giudice, sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre.

La vicenda trae origine da un caso in cui le parti, con un accordo del luglio 2016, avevano chiesto consensualmente al Tribunale di Pesaro la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi celebrato, prevedendo, il trasferimento definitivo a favore dei figli della coppia, maggiorenni economicamente non autosufficienti, della quota del 50% della nuda proprietà spettante al padre sull’immobile adibito a casa coniugale, nonché il trasferimento, da parte del marito alla moglie, dell’usufrutto sulla propria quota dell’immobile. Con sentenza n. 933/16 depositata il 13/12/16 il T. di Pesaro aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti il 15/6/80, stabilendo espressamente che i trasferimenti previsti nelle condizioni erano da intendersi impegni preliminari di vendita e d’acquisto. Con sentenza 583/17 depositata il 18/4/17 la Corte d’appello di Ancona aveva rigettato il gravame proposto dai ricorrenti, confermando la decisione del T. di Pesaro secondo cui i trasferimenti di diritti reali presenti nelle condizioni di divorzio erano da considerarsi impegni preliminari di vendita e di acquisto e non trasferimenti immobiliari definitivi, con effetto traslativo immediato.  Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione congiunto. Della questione venivano investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per stabilire una volta per tutte se l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione congiunto o domanda congiunta di divorzio, e avente ad oggetto il trasferimento di immobili, potesse o meno avere effetti traslativi

Le sezioni Unite, con la predetta pronuncia, nel ribadire l’orientamento favorevole all’ammissibilità dei trasferimenti immobiliari in sede di accordo di separazione o di divorzio, hanno affermano i seguenti principi di diritto: 

“Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;

Il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art.4, comma 16 della Legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.;

La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis;

non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Le sezioni unite hanno ribadito l’insindacabilità degli accordi dei coniugi da parte del giudice, che tanto in sede di separazione quanto in occasione del divorzio, può verificare solamente l’inadeguatezza delle disposizioni in favore della prole, o in caso di divorzio la mancanza dei requisiti di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ma il Tribunale non può in ogni caso valutare le scelte negoziali (È pacifica in giurisprudenza la natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni ex art. 1322, comma 2 c.c.), compiute dalle parti nella regolazione di tutti i loro rapporti. Perciò, imporre alle parti di limitarsi a contrarre un preliminare di vendita e acquisto anziché porre in essere il trasferimento immediato dei diritti immobiliari, significherebbe gravare oltre modo l’autonomia privata delle parti, costituzionalmente protetta. E cosa accadrebbe poi se uno dei due coniugi dopo la pronuncia della separazione o del divorzio non volesse adempiere all’obbligo assunto nel verbale? All’altro coniuge non rimarrebbe altro rimedio se non quello di ricorrere all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., con la conseguenza di allungare a dismisura i tempi di definizione della già stressante e snervante crisi coniugale, ed aumentare notevolmente i costi.

In sede di separazione o divorzio, è indispensabile che l’atto traslativo contenga (ex art. 29 comma 1 bis L. 52/85) l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie a pena di nullità, ma non è rilevante che sia il notaio il soggetto che roga l’atto, ben potendo gli incombenti previsti dalla Legge n. 52 del 1985, art. 29 essere adempiuti dal cancelliere.

Il verbale di udienza di comparizione dei coniugi, redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 c.p.c. è dotato dei requisiti di forma scritta (art. 1350 c.c.) prescritti per i trasferimenti immobiliari ed è anche atto pubblico destinato a far fede fino a querela di falso.

Il verbale di udienza redatto dal cancelliere è dunque a tutti gli effetti un atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. e quindi trascrivibile ai sensi dell’art. 2657 c.c. Le verifiche che l’art. 29 comma 1 bis L. 52/85 riserva al notaio, possono dunque essere validamente compiute anche dal cancelliere. “Si ritiene in sostanza, che pur essendo la norma rivolta agli atti autenticati o formati dal notaio, essa sia comunque applicabile a tutti gli atti amministrativi che producono i medesimi effetti, quali i decreti di trasferimento per espropriazione, ed anche agli atti giudiziari, quali le sentenze costitutive ex art. 2932 c.c.”

Spetta in ogni caso alle parti presentare al cancelliere tutta la documentazione richiesta a pena di nullità e necessaria al compimento delle opportune verifiche ipocatastali da parte del cancelliere.

Autore: Avv. Gian Marco Bosio

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