E’ usuale che all’interno degli spazi comuni condominiali (cortili o autorimesse) siano indicati spazi di sosta vietata. Il motivo più frequente è quello di riservare uno spazio di manovra ai veicoli che transitano in dette zone e che accedono ai propri garage.
L’amministratore del condominio sarà, senz’altro, tenuto ad esporre cartelli di divieti di sosta. Tuttavia, molto spesso, questa avvertenza non risulta sufficientemente dissuasiva e i parcheggi “abusivi” persistono.
Maggiormente efficace risulterebbe l’irrogazione di una multa al condòmino che continui a parcheggiare il proprio veicolo in area vietata.
La possibilità di comminare delle multe deve essere, però, prevista dal regolamento condominiale.
Qualora il divieto di parcheggio rientri tra le previsioni del regolamento condominiale, l’amministratore ha, infatti, maggiori chances. In caso di inosservanza del regolamento, l’amministratore è tenuto ad intervenire. L’amministratore ha il dovere di far osservare il regolamento condominiale, anche attraverso l’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’articolo 70 disp. att. c.c. , (mediante l’intervento assembleare).
L’art. 70 disp. att. c.c., come modificato dalla L. n. 220/2012, dispone che «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice».
Si osserva come il legislatore sposti la competenza della “multa condominiale” più sull’assemblea dei condomini anziché -propriamente- sull’amministratore. Per multare un condòmino è, infatti, necessaria una delibera dell’assemblea di condominio assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
Sul tema si richiama la giurisprudenza secondo cui: «Alla luce dell’art. 70 disp. att. c.c., il regolamento condominiale non può prevedere sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, poiché ciò sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento, che non conferiscono al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato legittima la sanzione regolamentare della rimozione delle autovetture irregolarmente parcheggiate dai condomini nell’area comune)» (Cassazione 16 gennaio 2014, n. 820 – PUBBLICAZIONE: CED, Cassazione, 2014; Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24; La Tribuna, Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 2014, 5, pg. 439).
Pertanto, per le infrazioni dei condòmini riguardanti il parcheggio irregolare in aree comuni, non potrà essere consentita, all’interno del regolamento condominiale, l’introduzione di sanzioni diverse da quelle pecuniarie e in misure differenti da quelle indicate nella norma (cit. art. 70). Non potranno essere previste sanzioni “afflittive” come, ad es., la rimozione dell’autovettura, in quanto risulterebbe in contrasto con i princìpi generali dell’ordinamento che non consentono al privato il diritto di “autotutela” se non in casi eccezionali.
Resta, ovviamente, salvo il diritto per il condòmino sanzionato di impugnare la delibera dell’assemblea condominiale dinanzi all’autorità giudiziaria, a norma dell’art. 1137, comma 2 c.c.,«… chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».
Autore: Avv. Simonetta Carra









