La conversione del pignoramento e gli interventi successivi all’istanza

In questo articolo:
La conversione del pignoramento e gli interventi successivi all’istanza

Il debitore che avanza istanza di conversione del pignoramento a norma dell’art.495 c.p.c. chiede che i beni o crediti pignorati vengano sostituiti con una somma di denaro corrispondente al credito vantato sia dal creditore procedente che dagli eventuali creditori intervenuti. La somma deve essere comprensiva di capitale, interessi e spese.

L’istanza deve essere accompagnata dal versamento di una frazione (1/6) dei crediti quali risultano dall’atto di precetto e dagli eventuali ricorsi per intervento. Il Giudice dell’Esecuzione fisserà apposita udienza, entro la quale i creditori dovranno depositare note di precisazione ed aggiornamento dei rispettivi crediti, dedotti eventuali acconti ricevuti. All’udienza il GE fisserà con ordinanza gli importi dovuti, e potrà concedere una rateizzazione sino ad un massimo di 48 mesi. Esauriti i pagamenti, il Giudice disporrà la liberazione dei beni dal vincolo del pignoramento.

E’ sorta la questione relativa ai crediti da considerare, ed in particolare se si debba tener conto anche degli interventi successivi al deposito dell’istanza. Dopo vari tentennamenti, la soluzione sembra oramai pacifica e condivisa, come si evince da recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, Sez.6, del 13/1/2020 n.411, che ha così statuito: «In tema di esecuzione immobiliare, nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla relativa istanza, fino all’udienza nella quale il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla medesima con l’ordinanza di cui dell’art. 495, comma 3, c.p.c. Tali interventi, peraltro, non incidono “ex post” sull’ammissibilità della domanda, con specifico riferimento alla quantificazione dell’importo che deve essere versato, a titolo cauzionale, al momento di presentazione della stessa».

La Corte ha dunque chiarito due punti importanti:

  1. Gli interventi successivi al deposito dell’istanza di conversione non influiscono sull’ammissibilità dell’istanza, che va valutata con riferimento al momento in cui è stata proposta; vale a dire, con riferimento ai crediti fatti valere nella procedura esecutiva a quella data, rispetto ai quali solo va determinata la quota di un sesto da versare.
  2. Degli interventi successivi all’istanza di conversione si deve tener conto solo ove siano stati depositati entro l’udienza fissata dal Giudice per la determinazione della somma da sostituire ai beni pignorati, e non di quelli depositati successivamente (che rimangono esclusi dalla conversione). Il che comporta che i creditori tardivi (ai fini della conversione) non potranno dare alcun impulso alla procedura esecutiva nel caso i versamenti vengano dal debitore effettuati regolarmente sino all’ultima rata, cui dovrà necessariamente conseguire la liberazione dei beni dal vincolo di pignoramento. Tali creditori tardivi, tuttavia, ben potranno concorrere alla distribuzione del ricavato nel caso di decadenza del debitore dal beneficio della conversione.

Va peraltro registrata qualche opinione e qualche pronuncia di merito (piuttosto datata) che ritiene che il creditore munito di titolo esecutivo -intervenuto successivamente all’ordinanza che determina le somme da versare ai fini della conversione- possa comunque dare impulso all’esecuzione, a patto che non sia già stata ovviamente disposta la liberazione dei beni dal vincolo. Ciò in quanto non potrebbe -secondo tale orientamento- disattendersi quanto prevede l’art.499 secondo comma c.p.c. (che ritiene tempestivi gli interventi nell’esecuzione depositati prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita). Secondo il Tribunale di Padova (ordinanza 12/3/2004), se vi sono creditori muniti di titolo esecutivo intervenuti dopo l’udienza fissata per la determinazione della somma, l’esecutato dovrà dichiarare se vuole saldare anche questi (evitando che possano chiedere la vendita dei beni pignorati, nonostante la conversione in corso), oppure recuperare quanto versato ai fini della conversione. I creditori tardivi privi di titolo esecutivo potranno invece concorrere solo sulle somme che dovessero residuare dopo la soddisfazione degli altri creditori.

Autore: Avv. Alessandro Bosio

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenti sul post