In caso di nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole ritenute in contrasto con la normativa antitrust, si pone il problema di verificare se la banca si sia in concreto avvalsa, in particolare, della deroga prevista dall’art.1957 c.c.
Un importante ed utile argomento difensivo è stato sviluppato in una interessante sentenza del Tribunale di Roma, che consente di salvaguardare la fideiussione, e di escludere la violazione dell’art.1957 c.c..
In particolare, occorre considerare che il primo comma all’art.1957 c.c si applica nel caso in cui le parti non abbiano previsto alcun termine di efficacia dell’obbligazione fideiussoria, e prevede -in tale ipotesi- che nonostante la scadenza dell’obbligazione principale il fideiussore resti obbligato, ma a patto che il creditore abbia entro sei mesi adottato le iniziative necessarie nei confronti del debitore garantito.
Nel caso, invece, in cui le parti abbiano pattuito un termine di efficacia della fideiussione, svincolato dalla scadenza dell’obbligazione principale, si deve tener conto appunto di quella differente specifica pattuizione.
L’art. 6 delle fideiussioni normalmente sottoscritte in favore degli Istituti di Credito prevede che i diritti derivanti all’Azienda di credito dalla fideiussione restino integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore. Ciò significa che il termine di efficacia della fideiussione non è quello della scadenza dell’obbligazione principale, bensì quello in cui si verificherà l’estinzione dell’obbligazione garantita.
Dunque, con il recesso della banca, e la risoluzione del contratto, non scatta in realtà alcun termine di decadenza, essendo l’obbligazione del garante svincolata rispetto alla scadenza dell’obbligazione principale.
Si riportano alcuni passi della sentenza 11/11/2018 n.17136 del Tribunale di Roma:
«Occorre innanzitutto premettere che la norma di cui all’art. 1957 c.c. può essere validamente derogata dalle parti, non avendo la disposizione carattere imperativo (v., per tutte, Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), né richiedendo la doppia sottoscrizione in conformità all’art. 1341, comma 2, c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del 03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
In tal senso, le parti possono concordare che i diritti derivanti dalla fideiussione rimangano integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l’estinzione della fideiussione viene ad essere ricollegata non alla scadenza del debito principale, bensì all’estinzione dell’obbligazione principale, escludendo così implicitamente l’operatività del termine decadenziale a favore del fideiussore.
Difatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all’art. 1957 c.c. – secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché abbia proposto le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le abbia diligentemente coltivate -, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un’obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell’estinzione dell’obbligazione principale, e cioè con l’integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo dunque l’azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine di decadenza (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n. 5373/1987; Cass. n. 5525/1983; Cass. n. 2901/1980; Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976).
Nella fattispecie concreta, la banca opposta ha dedotto che nel contratto di fideiussione, sottoscritto dagli opponenti, era stata pattuita la suddetta deroga, nel senso che la garanzia sarebbe rimasta valida fino alla totale estinzione di ogni credito vantato con (…) S.r.l., senza la previsione di alcun termine decadenziale in favore del fideiussore» (Tribuna-le|Roma|Civile|Sentenza|11 settembre 2018| n. 17136Data udienza 10 settembre 2018, Massima redazionale, su plusplus24).
Autore: Avv. Alessandro Bosio









